Art. 3
Definizione di cambio manuale
In vigore dal 24 gen 2012
Definizione di cambio manuale
Per stabilire se un cambio soddisfa la definizione di cui all’, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 661/2009, si presuppone che un cambio avente almeno un modo manuale, ai sensi della definizione dell’, paragrafo 4, del presente regolamento, sia un «cambio manuale». Ai fini di questa definizione, non si considerano i cambi di marcia automatici effettuati non per ottimizzare il funzionamento del veicolo ma solo in condizioni estreme per proteggere il motore o per evitarne lo spegnimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:65:oj#art-3