Art. 5

Controllo degli effetti della legislazione

In vigore dal 24 gen 2012
Controllo degli effetti della legislazione Al fine di controllare gli effetti del presente regolamento e di valutare la necessità di ulteriori sviluppi, i fabbricanti e le autorità di omologazione devono mettere a disposizione della Commissione, a richiesta di quest’ultima, le informazioni descritte all’allegato II, che essa e i suoi delegati tratteranno in modo confidenziale.
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