Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 gen 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 661/2009: 1) «tipo di veicolo in relazione al GSI» indica un gruppo di veicoli che non differiscono tra loro riguardo alle caratteristiche funzionali dei GSI e alla logica che usano i GSI per stabilire quando indicare il momento di cambiare marcia. Un elenco, non esauriente, di esempi di logiche diverse comprende: i) invito a inserire la marcia superiore a un determinato regime di rotazione del motore; ii) invito a inserire la marcia superiore quando le mappe sul consumo specifico di carburante del motore mostrano che inserendo la marcia superiore si otterrebbe un determinato miglioramento minimo del consumo di carburante; iii) invito a inserire la marcia superiore quando la domanda di coppia può essere soddisfatta anche nella marcia superiore. 2) «caratteristiche funzionali del GSI» indica la gamma dei parametri d’ingresso, come regime di rotazione, potenza richiesta, coppia e sue variazioni nel tempo, che determinano l’indicazione del GSI e la dipendenza funzionale delle indicazioni del GSI da tali parametri; 3) «modo di funzionamento del veicolo» indica uno stato del veicolo, in cui possono avvenire dei cambi di marcia tra almeno 2 marce avanti; 4) «modo manuale» indica un modo di funzionamento del veicolo, in cui il cambio tra tutte o alcune delle marce è sempre un’immediata conseguenza di un’azione del conducente; 5) «emissioni dallo scarico» indica emissioni dallo scarico, quali definite all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2007.
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