Art. 5

TAC e loro ripartizione

In vigore dal 17 gen 2012
TAC e loro ripartizione 1.   I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all’UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I. 2.   Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell' e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 (25) e nelle relative disposizioni di applicazione. 3.   La Commissione rivede i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV sulla base del TAC e della sua assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia conformemente all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e al relativo protocollo. 4.   Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2012, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: a) lo stock di cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IIB del presente regolamento; b) lo stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV; c) lo stock di spratto e le catture accessorie connesse nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV. 5.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, la Commissione rivede i TAC stabiliti all'allegato I per gli stock di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante atti di esecuzione direttamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. Gli atti suddetti restano in vigore per il periodo di attuazione del presente regolamento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012.
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