Art. 6

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

In vigore dal 17 gen 2012
Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate 1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I. I quantitativi supplementari non superano un limite complessivo stabilito nell’allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato a tale Stato membro. 2.   I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni: a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo; b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui essa appartiene, e in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %; c) tutte le catture degli stock rilevanti per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo totale ad essa attribuito; In deroga alla lettera b), uno Stato membro può eccezionalmente assegnare alla nave battente la sua bandiera quantitativi supplementari che corrispondono a più del 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui appartiene la nave interessata, a condizione che: i) i rigetti stimati per il tipo di nave siano inferiori al 10 %; ii) sia possibile dimostrare che includere tale tipo di nave è importante per valutare le potenzialità del sistema di CCTV per finalità di controllo; iii) il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati non sia superato per tutte le navi che partecipano alle prove. 3.   Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l’assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012. 4.   Prima di procedere all’assegnazione dei quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate; b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti; c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi; d) i rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante; e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti. 5.   La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per il tipo di nave di cui al paragrafo 2, lettera b), sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione riguardo alle misure adottate per garantire che le navi interessate rispettino le condizioni relative ai rigetti stimati fissate nel paragrafo 2, lettera b).
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