Art. 3

Definizioni

In vigore dal 17 gen 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; b) «nave di un paese terzo», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese; c) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato; d) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno; e) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; g) «apertura di maglia», l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/2008 (14).
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