Art. 1

Oggetto

In vigore dal 17 gen 2012
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali. 2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono: a) limiti di cattura per il 2012; b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013; c) possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012 per determinati stock nella zona regolamentata dalla convenzione CCAMLR; e d) possibilità di pesca per i periodi stabiliti all' per determinati stock nella zona della convenzione IATTC. 3.   Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock e gruppi di stock ittici soggetti a consultazioni in materia di pesca con paesi terzi. Le possibilità di pesca definitive sono stabilite conformemente al trattato una volta concluse tali consultazioni. 4.   Alcune possibilità di pesca di cui all'allegato I restano non assegnate e gli Stati membri non possono accedervi fino a quando non siano state stabilite possibilità di pesca definitive a norma del paragrafo 3.
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