Art. 27
Pesca di fondo
In vigore dal 17 gen 2012
Pesca di fondo
Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture:
a)
al livello medio dei parametri di catture o di sforzo su quel periodo; e
b)
alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.
Storico versioni
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