Art. 25
Pesca pelagica — Limitazione della capacità
In vigore dal 17 gen 2012
Pesca pelagica — Limitazione della capacità
Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2012 al livello totale di 78 610 tsl nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
Storico versioni
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