Art. 26
Pesca pelagica — TAC
In vigore dal 17 gen 2012
Pesca pelagica — TAC
1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell', possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo.
3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, perché le trasmetta al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
Storico versioni
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