Art. 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
In vigore dal 17 gen 2012
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 (16);
c)
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’, paragrafi 2 e 3, e l’ di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Storico versioni
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