Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 gen 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
b)
«acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato;
c)
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
d)
«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;
e)
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
f)
«apertura di maglia», l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/2008 (13);
g)
«registro della flotta peschereccia UE», il registro istituito dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
h)
«giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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