Art. 3

Definizioni

In vigore dal 17 gen 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; b) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato; c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno; d) «contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro; e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; f) «apertura di maglia», l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/2008 (13); g) «registro della flotta peschereccia UE», il registro istituito dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002; h) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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