Art. 4

Zone di pesca

In vigore dal 17 gen 2012
Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone: a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (14); b) «Skagerrak», la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; c) «Kattegat», la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; d) «VII (Porcupine Bank — Unità 16)», la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti: — 53° 30′ N 15° 00′ O, — 53° 30′ N 11° 00′ O, — 51° 30′ N 11° 00′ O, — 51° 30′ N 13° 00′ O, — 51° 00′ N 13° 00′ O, — 51° 00′ N 15° 00′ O, — 53° 30′ N 15° 00′ O; e) «Golfo di Cadice», la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23′48″ O; f) zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 (15).
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