Art. 34

Reti di eccellenza

In vigore dal 19 dic 2011
Reti di eccellenza 1.   Il programma di lavoro prevede le forme di sovvenzione da utilizzare per le reti di eccellenza. 2.   Se il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfettario, esso è calcolato in funzione del numero di ricercatori inseriti nella rete di eccellenza e della durata dell’azione. Il valore unitario per gli importi forfetari è di 23 500 EUR per anno e per ricercatore. Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 3.   Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell’importo forfettario massimo. Tuttavia, i partecipanti che superano il numero massimo previsto per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste. 4.   Il versamento del contributo finanziario avviene a scadenze periodiche. I versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base a indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.
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