Art. 33

Rapporti e audit dei costi ammissibili.

In vigore dal 19 dic 2011
Rapporti e audit dei costi ammissibili. 1.   I partecipanti devono presentare alla Commissione relazioni periodiche concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti e le entrate in relazione all’azione indiretta interessata e, se del caso, un certificato relativo agli stati finanziari, a norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. L’eventuale cofinanziamento dell’azione interessata deve essere comunicato e, se del caso, certificato al termine dell’azione. 2.   In deroga al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, un certificato relativo agli stati finanziari è obbligatorio solo qualora l’importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati a un partecipante sia pari o superiore a 375 000 EUR per un’azione indiretta. Tuttavia, per le azioni indirette di durata pari o inferiore a due anni, è richiesto ai partecipanti non più di un certificato relativo agli stati finanziari, alla fine del progetto. I certificati relativi agli stati finanziari non sono necessari per le azioni indirette interamente rimborsate con importi forfettari o finanziamenti a tasso forfettario. 3.   Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca e gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato relativo agli stati finanziari, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:139:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo