Art. 32
Limiti massimi di finanziamento
In vigore dal 19 dic 2011
Limiti massimi di finanziamento
1. Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.
Tuttavia, nel caso di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI può raggiungere al massimo il 75 % dei costi totali ammissibili.
2. Per le attività di dimostrazione il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi ammissibili totali.
3. Per le attività sostenute da azioni di coordinamento e sostegno, e le azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.
4. Per le attività di gestione, compresi i certificati relativi agli stati finanziari, e le altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.
Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prendono in considerazione i costi ammissibili e le entrate.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfettario o un importo forfettario per l’insieme dell’azione indiretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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