Art. 4
Disposizioni speciali da applicare agli operatori soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3)
In vigore dal 16 dic 2011
Disposizioni speciali da applicare agli operatori soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3)
1. In deroga alle norme OPS 1.668 e OPS 1.398 dell’allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91, l’ e l’allegato del presente regolamento si applicano agli operatori di aeromobili di cui all’, lettera a).
2. Qualsiasi altro obbligo imposto agli operatori aerei dal regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda l’approvazione, l’installazione o il funzionamento delle apparecchiature continua ad applicarsi al sistema ACAS II.
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