Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 16 dic 2011
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e le procedure operative per prevenire le collisioni in volo cui devono ottemperare:
a)
gli operatori di aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano voli verso, all’interno o in uscita dall’Unione; e
b)
gli operatori di aeromobili di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano voli all’interno dello spazio aereo sopra il territorio di applicazione del trattato, nonché in qualsiasi altro spazio aereo nel quale gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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