Art. 3

Sistema anticollisione di bordo (ACAS)

In vigore dal 16 dic 2011
Sistema anticollisione di bordo (ACAS) 1.   Gli aeromobili di cui alla sezione I dell’allegato de presente regolamento sono equipaggiati e utilizzati in conformità alle norme e procedure specificate nell’allegato. 2.   Gli Stati membri garantiscono che l’esercizio degli aeromobili di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008 ottemperi alle norme e procedure specificate nell’allegato in conformità alle condizioni stabilite in tale articolo.
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