Art. 3
In vigore dal 30 nov 2011
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1)
alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;
2)
alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1251:oj#art-3