Art. 2

In vigore dal 30 nov 2011
La direttiva 2004/18/CE è così modificata: 1) il testo dell’articolo 7 è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»; c) alla lettera c), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»; 2) all’articolo 8, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»; 3) all’articolo 56, l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»; 4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000» EUR; 5) all’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»; c) alla lettera c), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR».
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