Art. 2
In vigore dal 30 nov 2011
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1)
il testo dell’articolo 7 è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;
2)
all’articolo 8, il primo comma è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;
3)
all’articolo 56, l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;
4)
all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000» EUR;
5)
all’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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