Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 nov 2011
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato: 1) alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»; 2) alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR».
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