Art. 6

Rilascio dei certificati

In vigore dal 30 nov 2011
Rilascio dei certificati 1.   Fatto salvo l’, il decimo giorno lavorativo successivo alla settimana di scadenza del periodo di presentazione delle domande, l’autorità competente rilascia i certificati per le domande comunicate alla Commissione, a norma all’, paragrafo 2, nel corso di tale periodo. 2.   Ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente. 3.   Nell’allegato figura un modello del certificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1240:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rilascio dei certificati (Art. 6 Regolamento (UE) 2011/1240) — Testo vigente | Portale Normativo