Art. 4
Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri
In vigore dal 30 nov 2011
Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri
1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite nell’. Se decidono che una domanda non è ammissibile le autorità competenti ne informano immediatamente il richiedente.
2. L’autorità competente comunica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel periodo di presentazione precedente, entro il venerdì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. La comunicazione non riporta i dati di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i). Anche gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda, ma a cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2011/12, inviano le rispettive comunicazioni di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.
3. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1240:oj#art-4