Art. 5
Superamento di limiti
In vigore dal 30 nov 2011
Superamento di limiti
Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’, la Commissione:
a)
fissa un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata;
b)
respinge le domande non ancora comunicate;
c)
pone termine al periodo di presentazione delle domande.
Storico versioni
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