Art. 5

Superamento di limiti

In vigore dal 30 nov 2011
Superamento di limiti Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’, la Commissione: a) fissa un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata; b) respinge le domande non ancora comunicate; c) pone termine al periodo di presentazione delle domande.
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