Art. 9

Monitoraggio delle misure correttive

In vigore dal 16 nov 2011
Monitoraggio delle misure correttive 1.   La Commissione vigila sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio adottata a norma dell’, paragrafo 2. A tal fine, lo Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione, a intervalli regolari, delle relazioni intermedie la cui periodicità è decisa dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’, paragrafo 2. 2.   Il Consiglio rende pubbliche le relazioni intermedie degli Stati membri. 3.   La Commissione effettua missioni di sorveglianza rafforzata presso lo Stato membro interessato per controllare l’attuazione del piano d’azione correttivo, insieme alla BCE, qualora tali missioni riguardino Stati membri la cui moneta è l’euro o Stati membri ammessi all’ERM2. La Commissione, qualora opportuno, associa al dialogo le parti sociali e gli altri portatori di interesse nazionali in occasione di tali missioni. 4.   In caso di pertinenti cambiamenti sostanziali delle circostanze economiche, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, secondo la procedura di cui allo stesso articolo. Ove opportuno il Consiglio invita lo Stato membro interessato a presentare un piano d’azione correttivo riveduto, e valuta il piano di azione riveduto secondo la procedura prevista dall’.
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