Art. 8

Piano d’azione correttivo

In vigore dal 16 nov 2011
Piano d’azione correttivo 1.   Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione correttivo basato sulla raccomandazione del Consiglio di cui all’, paragrafo 2, entro un termine ivi individuato. Il piano d’azione correttivo dispone le misure specifiche che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. Il piano d’azione correttivo tiene conto dell’impatto economico e sociale di queste azioni politiche ed è coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione. 2.   Entro due mesi dalla presentazione del piano d’azione correttivo e sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta il piano d’azione correttivo. Qualora, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio consideri il piano di azione sufficiente, lo approva mediante una raccomandazione in cui elenca le misure specifiche necessarie e i termini per la loro adozione e stabilisce un calendario per la sorveglianza che tiene debitamente conto dei canali di trasmissione e del lungo lasso di tempo che può trascorrere tra l’azione correttiva e l’effettiva soluzione degli squilibri. 3.   Se, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio considera le azioni ovvero i termini previsti dal piano di azione correttiva insufficienti, adotta una raccomandazione indirizzata allo Stato membro in cui chiede di presentare un nuovo piano d’azione correttivo, di norma entro due mesi. Il Consiglio esamina il nuovo piano d’azione correttivo conformemente alla procedura di cui al presente articolo. 4.   Il piano d’azione correttivo, la relazione della Commissione e la raccomandazione del Consiglio di cui ai paragrafi 2 e 3 sono resi pubblici.
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Piano d’azione correttivo (Art. 8 Regolamento (UE) 2011/1176) — Testo vigente | Portale Normativo