Art. 6

Misure preventive

In vigore dal 16 nov 2011
Misure preventive 1.   Qualora, sulla base dell’esame approfondito di cui all’, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenti degli squilibri, essa ne informa di conseguenza il Parlamento europeo, il Consiglio e l’Eurogruppo. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. 2.   Il Consiglio informa il Parlamento europeo della raccomandazione e la rende pubblica. 3.   Le raccomandazioni del Consiglio e della Commissione sono pienamente conformi all’articolo 152 TFUE e tengono conto dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 4.   Il Consiglio rivede la propria raccomandazione su base annua nel contesto del Semestre europeo e può adattarla in conformità al paragrafo 1.
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Misure preventive (Art. 6 Regolamento (UE) 2011/1176) — Testo vigente | Portale Normativo