Art. 5
Esame approfondito
In vigore dal 16 nov 2011
Esame approfondito
1. Tenuto debitamente conto delle discussioni in seno al Consiglio e all’Eurogruppo, di cui all’, paragrafo 5, o in caso di inattesi e significativi sviluppi economici che richiedano un’analisi urgente ai fini del presente regolamento, la Commissione effettua un esame approfondito per ogni Stato membro che, a suo avviso, può presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.
L’esame approfondito si fonda su un’indagine dettagliata delle circostanze specifiche per paese, compresa la diversità delle posizioni di partenza degli Stati membri; esso analizza un’ampia gamma di variabili economiche e si avvale di strumenti analitici e di dati qualitativi specifici per paese. Esso riconosce le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale.
La Commissione tiene altresì in debita considerazione altre informazioni che, lo Stato membro interessato considera significative e che tale Stato membro ha inoltrato alla Commissione stessa.
La Commissione effettua il proprio esame approfondito congiuntamente alle missioni di sorveglianza nello Stato membro interessato di cui all’.
2. L’esame approfondito della Commissione consiste, fra l’altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi. Essa analizza la fonte degli squilibri individuati nel quadro delle circostanze economiche prevalenti, comprese le profonde interazioni commerciali e finanziarie tra gli Stati membri e le ricadute delle politiche economiche nazionali. L’esame analizza gli sviluppi pertinenti connessi alla strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Esso considera altresì la pertinenza degli sviluppi economici nell’Unione e nella zona euro nel suo complesso. Lo stesso prende in considerazione in particolare:
a)
se del caso, le raccomandazioni o gli inviti formulati dal Consiglio agli Stati membri presi in esame, adottati in conformità agli articoli 121, 126 e 148 TFUE e agli del presente regolamento;
b)
le politiche previste dallo Stato membro preso in esame, specificate nel suo programma nazionale di riforma e, ove opportuno, nel suo programma di stabilità e di convergenza;
c)
qualsiasi raccomandazione o allerta indirizzata dal CESR in merito ai rischi sistemici rivolta allo Stato membro preso in esame o rilevante per esso. Occorre osservare il regime di riservatezza del CESR.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati dell’esame approfondito e li rende pubblici.
Storico versioni
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