Art. 11
Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi
In vigore dal 16 nov 2011
Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi
Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, abroga le raccomandazioni formulate ai sensi degli o 10 non appena ritiene che lo Stato membro interessato non presenti più gli squilibri eccessivi rilevati nella raccomandazione di cui all’, paragrafo 2. Il Consiglio rende una dichiarazione pubblica al riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1176:oj#art-11