Art. 11 · Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi

Art. 11

Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi

In vigore dal 16 nov 2011
Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, abroga le raccomandazioni formulate ai sensi degli o 10 non appena ritiene che lo Stato membro interessato non presenti più gli squilibri eccessivi rilevati nella raccomandazione di cui all’, paragrafo 2. Il Consiglio rende una dichiarazione pubblica al riguardo.
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