Art. 14
Dialogo economico
In vigore dal 16 nov 2011
Dialogo economico
1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere dinanzi alla commissione stessa i temi seguenti:
a)
informazioni presentate dal Consiglio in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE;
b)
le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza;
c)
le conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti per le politiche economiche nel contesto del Semestre europeo;
d)
i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;
e)
le conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti e ai risultati della sorveglianza multilaterale;
f)
il riesame dello svolgimento della sorveglianza multilaterale al termine del Semestre europeo;
g)
le raccomandazioni adottate a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 4, del presente regolamento.
2. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una raccomandazione o decisione del Consiglio a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 4.
3. Il Consiglio e la Commissione informano il Parlamento europeo dei risultati conseguiti nell’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1176:oj#art-14