Art. 14 · Dialogo economico

Art. 14

Dialogo economico

In vigore dal 16 nov 2011
Dialogo economico 1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere dinanzi alla commissione stessa i temi seguenti: a) informazioni presentate dal Consiglio in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE; b) le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza; c) le conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti per le politiche economiche nel contesto del Semestre europeo; d) i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento; e) le conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti e ai risultati della sorveglianza multilaterale; f) il riesame dello svolgimento della sorveglianza multilaterale al termine del Semestre europeo; g) le raccomandazioni adottate a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 4, del presente regolamento. 2.   La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una raccomandazione o decisione del Consiglio a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 4. 3.   Il Consiglio e la Commissione informano il Parlamento europeo dei risultati conseguiti nell’applicazione del presente regolamento.
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