Art. 12

Votazione in seno al Consiglio

In vigore dal 16 nov 2011
Votazione in seno al Consiglio 1.   Per l’adozione delle misure di cui agli , solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato. 2.   Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al paragrafo 1 si intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1173:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Votazione in seno al Consiglio (Art. 12 Regolamento (UE) 2011/1173) — Testo vigente | Portale Normativo