Art. 12
Votazione in seno al Consiglio
In vigore dal 16 nov 2011
Votazione in seno al Consiglio
1. Per l’adozione delle misure di cui agli , solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.
2. Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al paragrafo 1 si intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Storico versioni
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