Art. 10
Distribuzione degli interessi e delle ammende
In vigore dal 16 nov 2011
Articolo10
Distribuzione degli interessi e delle ammende
Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti a norma dell’ e le ammende riscosse a norma degli costituiscono altre entrate, ai sensi dell’articolo 311 TFUE e sono assegnati al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovessero predisporre un altro meccanismo di stabilità inteso a prestare assistenza finanziaria al fine di tutelare la stabilità dell’intera area dell’euro, gli interessi e le ammende sarebbero destinati a tale meccanismo.
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