Art. 12 · Votazione in seno al Consiglio

Art. 12

Votazione in seno al Consiglio

In vigore dal 16 nov 2011
Votazione in seno al Consiglio 1.   Per l’adozione delle misure di cui agli , solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato. 2.   Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al paragrafo 1 si intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
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