Art. 2

In vigore dal 14 nov 2011
L’allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato: a) dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci: «fosfato di ammonio ferroso sodio ferrico EDTA»; b) dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente: «picolinato di cromo».
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