Art. 3

In vigore dal 14 nov 2011
La categoria 2 (minerali) dell’allegato del regolamento (CE) n. 953/2009 è modificata come segue: a) dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci: «fosfato di ammonio ferroso x sodio ferrico EDTA x» b) dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente: «picolinato di cromo x»
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Art. 3 Regolamento (UE) 2011/1161 — Testo vigente | Portale Normativo