Art. 3
In vigore dal 14 nov 2011
La categoria 2 (minerali) dell’allegato del regolamento (CE) n. 953/2009 è modificata come segue:
a)
dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:
«fosfato di ammonio ferroso
x
sodio ferrico EDTA
x»
b)
dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente:
«picolinato di cromo
x»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1161:oj#art-3