Art. 2
In vigore dal 14 nov 2011
L’allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
a)
dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:
«fosfato di ammonio ferroso
sodio ferrico EDTA»;
b)
dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente:
«picolinato di cromo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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