Art. 36
Azioni preparatorie
In vigore dal 25 ott 2011
Azioni preparatorie
1. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’agenzia finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.
2. A tal fine, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione conformemente all’, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo. Il direttore esecutivo ad interim può essere designato solo una volta convocato il consiglio di amministrazione, a norma dell’, paragrafo 2.
Se il direttore esecutivo ad interim non assolve agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione può chiedere alla Commissione di designare un nuovo direttore esecutivo ad interim.
3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’agenzia. Se giustificato, il consiglio di amministrazione può imporre restrizioni ai poteri del direttore esecutivo ad interim.
Storico versioni
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