Art. 35

Lotta antifrode

In vigore dal 25 ott 2011
Lotta antifrode 1.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999. 2.   L’agenzia aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell’agenzia. 3.   Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.
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Lotta antifrode (Art. 35 Regolamento (UE) 2011/1077) — Testo vigente | Portale Normativo