Art. 26

Accesso ai documenti

In vigore dal 25 ott 2011
Accesso ai documenti 1.   In base ad una proposta del direttore esecutivo ed entro sei mesi dal 1o dicembre 2012, il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all’accesso ai documenti dell’agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Le decisioni adottate dall’agenzia ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE.
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