Art. 27
Informazione e comunicazione
In vigore dal 25 ott 2011
Informazione e comunicazione
1. L’agenzia effettua comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni conformemente agli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala e di propria iniziativa. Essa assicura, in particolare, che oltre alla pubblicazione specificata all’, paragrafo 1, lettere j), k), w) e y), e all’, paragrafo 8, il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla sua attività.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l’applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni
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