Art. 8

Monitoraggio della ricerca

In vigore dal 25 ott 2011
Monitoraggio della ricerca 1.   L’agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac e di altri sistemi IT su larga scala. 2.   L’agenzia riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e, per le questioni relative alla protezione dei dati, al garante europeo della protezione dei dati circa gli sviluppi di cui al paragrafo 1.
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Monitoraggio della ricerca (Art. 8 Regolamento (UE) 2011/1077) — Testo vigente | Portale Normativo