Art. 1
Istituzione dell’agenzia
In vigore dal 25 ott 2011
Istituzione dell’agenzia
1. È istituita un’agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («l’agenzia»).
2. L’agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di Eurodac.
3. L’agenzia può inoltre essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui al paragrafo 2, solo se così previsto dai pertinenti strumenti legislativi sulla base degli articoli da 67 a 89 TFUE, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi della ricerca di cui all’ del presente regolamento e dei risultati dei progetti pilota di cui all’ del presente regolamento.
4. La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala, conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di loro, inclusa la responsabilità per l’infrastruttura di comunicazione da essi utilizzata. Tali sistemi IT su larga scala non si scambiano dati o non consentono la condivisione di informazioni o di conoscenze, salvo se così previsto da una specifica base giuridica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1077:oj#art-1