Art. 1 · Istituzione dell’agenzia

Art. 1

Istituzione dell’agenzia

In vigore dal 25 ott 2011
Istituzione dell’agenzia 1.   È istituita un’agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («l’agenzia»). 2.   L’agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di Eurodac. 3.   L’agenzia può inoltre essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui al paragrafo 2, solo se così previsto dai pertinenti strumenti legislativi sulla base degli articoli da 67 a 89 TFUE, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi della ricerca di cui all’ del presente regolamento e dei risultati dei progetti pilota di cui all’ del presente regolamento. 4.   La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala, conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di loro, inclusa la responsabilità per l’infrastruttura di comunicazione da essi utilizzata. Tali sistemi IT su larga scala non si scambiano dati o non consentono la condivisione di informazioni o di conoscenze, salvo se così previsto da una specifica base giuridica.
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