Art. 5

Controlli ufficiali

In vigore dal 27 set 2011
Controlli ufficiali 1.   Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano: a) controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all', e b) controlli fisici, comprese analisi di laboratorio, sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 su almeno: — il 10% delle partite dei prodotti di cui all', paragrafo 3, lettera d), e — il 20% delle partite dei prodotti di cui all', paragrafo 3, lettere b) e c). 2.   Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio. 3.   L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o di un suo rappresentante, della dichiarazione di cui all', paragrafo 3, debitamente vidimata dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato. La dichiarazione attesta che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e che i controlli fisici eventualmente eseguiti hanno dato risultati favorevoli.
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