Art. 4
Notifica preventiva
In vigore dal 27 set 2011
Notifica preventiva
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all' alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.
Storico versioni
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