Art. 2

Attestazione

In vigore dal 27 set 2011
Attestazione 1.   Tutte le partite dei prodotti di cui all' sono soggette alle condizioni stabilite nel presente regolamento. 2.   Le partite dei prodotti di cui all', che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), sono immesse nell'Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell', lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (di seguito "punto di entrata designato") (5). 3.   Le partite dei prodotti di cui all' sono accompagnate da una dichiarazione attestante: a) che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure b) che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, oppure c) che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito, oppure d) che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi di cui all'allegato II del presente regolamento. 4.   Il paragrafo 3, lettera d), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco. 5.   La dichiarazione di cui al paragrafo 3 è redatta conformemente al modello contenuto nell'allegato I ed è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del Giappone. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è accompagnata da un rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell'analisi.
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