Art. 8
Fonti di dati
In vigore dal 6 lug 2011
Fonti di dati
Per quanto concerne la base a partire dalla quale i dati sono raccolti, gli Stati membri adottano tutte le misure che giudicano idonee a garantire la qualità dei risultati. Gli Stati membri possono fornire i necessari dati statistici utilizzando una combinazione delle seguenti fonti:
a)
indagini, mediante le quali è chiesto alle unità di rilevazione di fornire dati tempestivi, accurati e completi;
b)
altre fonti appropriate, compresi i dati amministrativi, se appropriati in termini di tempestività e pertinenza;
c)
appropriate procedure di stima statistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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