Art. 8

Fonti di dati

In vigore dal 6 lug 2011
Fonti di dati Per quanto concerne la base a partire dalla quale i dati sono raccolti, gli Stati membri adottano tutte le misure che giudicano idonee a garantire la qualità dei risultati. Gli Stati membri possono fornire i necessari dati statistici utilizzando una combinazione delle seguenti fonti: a) indagini, mediante le quali è chiesto alle unità di rilevazione di fornire dati tempestivi, accurati e completi; b) altre fonti appropriate, compresi i dati amministrativi, se appropriati in termini di tempestività e pertinenza; c) appropriate procedure di stima statistica.
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